Sez. L, Sentenza n. 4787 del 25/07/1986 (Rv. 447488 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA GIUDIZIO DI APPELLO - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL PARERE - CARATTERE PERENTORIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA GIUDIZIO DI APPELLO - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL PARERE - CARATTERE PERENTORIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il termine previsto, dall'art. 441 cod. proc. civ., per il deposito del parere da parte del consulente tecnico nominato in appello non ha carattere perentorio e, pertanto, la sua violazione non preclude la possibilità di acquisizione e di utilizzazione della relazione peritale tardivamente depositata. (V 166/86, mass n 443809; (V 3731/80, mass n 407584).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)