Sez. L, Sentenza n. 166 del 14/01/1986 (Rv. 443809 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - TERMINE EX ART. 441 COD. PROC. CIV. PER IL DEPOSITO DEL PARERE - PERENTORIETÀ - ESCLUSIONE - PROROGA IMPLICITA - AMMISSIBILITÀ - INOSSERVANZA DI DETTO TERMINE - CONSEGUENZE - OMESSO DEPOSITO DEL PARERE PRIMA DELL'UDIENZA EX ART. 441, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - FACOLTÀ DELLA PARTE INTERESSATA - INDIVIDUAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - TERMINE EX ART. 441 COD. PROC. CIV. PER IL DEPOSITO DEL PARERE - PERENTORIETÀ - ESCLUSIONE - PROROGA IMPLICITA - AMMISSIBILITÀ - INOSSERVANZA DI DETTO TERMINE - CONSEGUENZE - OMESSO DEPOSITO DEL PARERE PRIMA DELL'UDIENZA EX ART. 441, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - FACOLTÀ DELLA PARTE INTERESSATA - INDIVIDUAZIONE.*
Nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie il termine previsto dal secondo comma dell'art. 441 cod. proc. civ. secondo il quale il consulente tecnico nominato in grado di appello deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza, non ha natura perentoria e può essere prorogato dal giudice anche implicitamente con il rinvio della udienza di discussione e la sua inosservanza comporta nullità della consulenza se ed in quanto la relazione sia stata depositata in epoca inferiore ai suddetti dieci giorni e la relativa eccezione sia stata sollevata, a norma dell'art. 155, comma secondo, cod. proc. civ. nella prima istanza o difesa successiva dell'atto o alla notizia di esso. Diversamente, nell'ipotesi in cui il consulente tecnico ometta del tutto di depositare il proprio parere prima della udienza di cui all'art. 441, primo comma, cod. proc. civ., la parte interessata al sollecito svolgimento della causa ha solo la facoltà di sollecitare il potere del giudice perché proceda, ai sensi dello art. 196 cod. proc. civ., alla sostituzione del consulente, ed eventualmente, ricorrendone le condizioni, può ricusare ex art. 192 cod. proc. civ. il consulente che fosse stato riconfermato dal giudice. (V 2963/85, mass n 440697).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)