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Sez. L, Sentenza n. 3747 del 29/03/1995 (Rv. 491519 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA | Deposito tardivo rispetto al termine fissato dal giudice - Irrilevanza - Limiti - Deposito oltre il termine di dieci giorni dalla nuova udienza di discussione - Nullità relativa - Effetti.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491519-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA

Nel nuovo rito del lavoro, l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 441 cod. proc. civ., del termine giudizialmente assegnatogli per il deposito della consulenza, non comporta alcuna nullità, sempreché detto deposito avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo citato e senza pregiudizio, quindi, del diritto di difesa. Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste un vizio di nullità relativa, che è sanato qualora non venga fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)