Sez. 1, Sentenza n. 10423 del 23/10/1997 (Rv. 509162 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Fondato sul solo verbale di accertamento - Mancata emissione dell'ordinanza ingiunzione - Opposizione ex art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, al pretore avverso il menzionato verbale - Ammissibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, lo speciale procedimento di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e la relativa competenza per materia del pretore sono applicabili anche nel caso in cui manchi un'ordinanza - ingiunzione e la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione si basi su un verbale di accertamento. Infatti, secondo l'interpretazione adeguatrice della normativa del codice della strada prescritta dalla Corte costituzionale (sentenze n. 255 e 311 del 1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995) il previo esperimento del ricorso amministrativo è facoltativo, in quanto l'interessato può rivolgersi al giudice indipendentemente da esso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 203 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203 com. 3, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)