Sez. 5 - , Sentenza n. 14001 del 03/02/2020 Ud. (dep. 07/05/2020) Rv. 279102 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Art. 175 cod. proc. pen. - Parziale abrogazione ad opera dalla legge n. 67 del 2014 - Disposizioni previgenti - Imputati già dichiarati contumaci prima della modifica - Applicabilità - Conseguenze - Prescrizione del reato per cui si procede - Disciplina.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE
In tema di restituzione in termini, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il suddetto rimedio per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali di condanna, nonostante la parziale abrogazione intervenuta ad opera dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci - in virtù del pregresso regime - alla data del 22 agosto 2014, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della citata legge, inserito in essa dalla legge 11 agosto 2014, n. 118; con la conseguenza che, nel caso di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato per cui si procede, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione, atteso quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 175.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)