Sez. L, Sentenza n. 1475 del 30/03/1978 (Rv. 390851 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - NATURA ABDICATIVA O TRANSATTIVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - INDEROGABILITA DEI DIRITTI RINUNCIATI - IMPUGNAZIONE DELLA TRANSAZIONE - AMMISSIBILITA - INCLUSIONE IN UNA COMPARSA DI INTERVENTO IN CAUSA COMUNICATA DAL CANCELLIERE - LICEITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - NATURA ABDICATIVA O TRANSATTIVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - INDEROGABILITA DEI DIRITTI RINUNCIATI - IMPUGNAZIONE DELLA TRANSAZIONE - AMMISSIBILITA - INCLUSIONE IN UNA COMPARSA DI INTERVENTO IN CAUSA COMUNICATA DAL CANCELLIERE - LICEITA.*
La dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto una certa somma a saldo delle proprie spettanze e di non avere altra pretesa da avanzare nei confronti del datore di lavoro costituisce una semplice dichiarazione di scienza, ma puo assumere il valore negoziale di una rinuncia o di una transazione qualora da essa risulti la volonta di abbandonare diritti soggettivi determinati o determinabili, ovvero di prevenire una lite attraverso concessioni reciproche. Se il negozio abdicativo o transattivo ha per oggetto diritti derivanti da leggi inderogabili, esso puo essere impugnato ai sensi dell'art 2113 cod civ, e l'impugnazione ben puo essere contenuta in una comparsa di intervento in causa, comunicata al datore di lavoro-controparte dal cancelliere, ai sensi dell'art 267 cod proc civ. (V 860/73, mass n 363169).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)