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Sez. L, Sentenza n. 2089 del 29/03/1980 (Rv. 405735 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE).*
Stato
decisa il 1980-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405735-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE).*

La quietanza a saldo o, comunque, la dichiarazione con la quale il prestatore d'opera da atto di avere ricevuto una certa somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non avere altro a pretendere dal proprio datore di lavoro rappresenta, comunemente, insieme al riconoscimento del pagamento effettuato dal debitore, una manifestazione del semplice convincimento dell'interessato di essere stato soddisfatto dei suoi diritti e, concreta una mera dichiarazione di scienza o di opinione, priva di qualsiasi effetto negoziale e che, come tale, se successivamente riscontrata erronea, non preclude al dichiarante di agire, nel termine di prescrizione per il riconoscimento giudiziale dei propri diritti non ancora soddisfatti. Soltanto nel concorso di ulteriori elementi specifici eventualmente in essa contenuti o di speciali e probanti circostanze desumibili aliunde, una tale dichiarazione puo assumere il valore e la portata di una rinunzia o di una transazione, impugnabili nel termine e per gli effetti dell'art 2113 cod civ, sempre che di tali negozi ricorrano i requisiti legali e, in particolare, risulti inequivocamente accertato che il lavoratore abbia avuto, nel rilasciarla, la chiara consapevolezza degli specifici diritti, determinati od obbiettivamente determinabili, ai quali egli abbia coscientemente inteso rinunziare o sui quali abbia inteso transigere, non essendo all'uopo sufficiente che nella dichiarazione liberatoria risulti espressa una generica ed indeterminata intenzione di rinunziare, anche transattivamente, ad ulteriori imprecisati diritti che potessero ancora competergli. (Conf 2256/79, mass n 398604; (Conf 1475/78, mass n 390851; (Conf 1298/78, mass n 390666).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)