Sez. 1, Sentenza n. 5443 del 22/11/1978 (Rv. 395213 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO ALLA SOSTANZA DELLA PRETESA E DEI FATTI DEDOTTI - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO ALLA SOSTANZA DELLA PRETESA E DEI FATTI DEDOTTI - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI.*
Ai fini della individuazione del giudice competente per materia la Determinazione dell'oggetto e della natura della controversia deve essere effettuata in relazione alla domanda, cioe alla sostanza della pretesa e dei fatti dedotti a sostegno di essa. L'eccezione del convenuto puo costituire fonte complementare degli elementi determinanti la Competenza quando questa non possa gia radicarsi sulla base della domanda, ma non puo comportare l'esclusione della Competenza gia risultante alla stregua del petitum sostanziale oggetto della domanda stessa, cosi come giuridicamente qualificata dal giudice sulla base dei patti prospettati. (Conf 568/78, mass n 389886; (Conf 2906/76, mass n 381671).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)