Sez. 2, Sentenza n. 1214 del 10/02/1997 (Rv. 502306 - 01)
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - "NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE" | Nozione - Contratto innominato - Esclusione - Donazione in diretta attraverso compravendita - Sussistenza - Conseguenze - Forma - Dello schema negoziale adottato.
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - "NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE"
Il "negotium mixtum cum donatione" non è un contratto innominato, formato da elementi di due schemi negoziali tipici (cosiddetto contratto misto), bensì costituisce una donazione indiretta, attuata attraverso l'utilizzazione della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo; perciò esso non deve rivestire la forma prevista per il contratto tipico, nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, bensì quella dell'atto effettivamente adottato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)