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Sez. 1, Sentenza n. 9592 del 18/08/1992 (Rv. 478560 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - In genere | Sentenza - Impugnazione - Termine - Pendenza - Morte di uno dei coniugi - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Accertamento - Mezzi - Legittimazione attiva - Coniuge superstite - Spettanza.
Stato
decisa il 1992-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478560-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - In genere

La morte di uno dei coniugi, quale evento che travolge "ope legis" il rapporto matrimoniale, e quindi rimuove i presupposti per la prosecuzione della causa di divorzio (tenendo conto dell'operatività "ex nunc" della relativa pronuncia), determina la cessazione della materia del contendere in detta causa, con la caducazione della sentenza che sia stata in precedenza resa e non abbia ancora acquisito definitività, anche quando si verifichi in pendenza del termine d'impugnazione, potendo in tale ipotesi essere fatta valere anche dal coniuge superstite, con atto d'impugnazione proposto nei confronti degli eredi del coniuge defunto, indipendentemente dalla posizione che lo stesso coniuge superstite abbia assunto nella pregressa fase processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)