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Sez. 5, Sentenza n. 12900 del 21/05/2008 (Rv. 603176 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Esenzione dall'I.N.V.I.M. ex art. 3, secondo comma, legge n 168 del 1982 - Applicabilità - Presupposto - Tempestività del negozio produttivo dell'effetto traslativo della proprietà del nuovo immobile da adibire ad abitazione - Stipulazione di un negozio costituente presupposto per l'adozione del provvedimento traslativo della proprietà, consegna dell'immobile e pagamento del prezzo nei termini di legge - Irrilevanza - Fattispecie relativa all'acquisto di immobile da cooperativa edilizia - Presupposto per la concessione dei benefici - Provvedimento di assegnazione dell'alloggio nei termini di legge - Necessità.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603176-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di benefici fiscali, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 22 aprile 1982 n. 168, come modificato dall'art. 4 del d.l. 29 dicembre 1983 n. 747, conv. in legge 27 febbraio 1984 n. 18, soltanto qualora venga tempestivamente posto in essere l'atto negoziale produttivo degli effetti traslativi della proprietà della nuova unità immobiliare da destinare a propria abitazione, si realizza la condizione richiesta dalla legge per il beneficio dell'esenzione dall'I.N.V.I.M., essendo a tal fine irrilevante la stipulazione, entro i termini di legge, di un negozio giuridico che costituisca soltanto un presupposto per ottenere il provvedimento avente l'effetto traslativo della proprietà, ancorchè, in detti termini, sia stato consegnato consegnato l'immobile e sia stato pagato il prezzo d'acquisto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo l'orientamento dell'Ufficio secondo il quale, in caso di acquisto di alloggio da una cooperativa edilizia, soltanto il formale provvedimento di assegnazione è idoneo a determinare l'avveramento delle condizioni per usufruire dell'indicata agevolazione).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 3 CORTE COST., Legge 27/02/1984 num. 18 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 747 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)