Sez. 5, Sentenza n. 1613 del 06/02/2002 (Rv. 552114 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Esenzione I.N.V.I.M. ex art. 3, secondo comma, legge 22 aprile 1982, n. 168 - Applicabilità - Presupposto - Stipula tempestiva di atto traslativo della proprietà del nuovo immobile da adibire ad abitazione - Effettuazione oltre i termini di legge o stipula di atto meramente preparatorio - Preliminare di compravendita - Impossibilità di stipula del definitivo per il fallimento del venditore - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
In tema di benefici fiscali, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, come modificato dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, conv. in legge 27 febbraio 1984, n. 18, soltanto la stipula tempestiva, da parte del contribuente, d'un negozio giuridico avente effetto traslativo del diritto di proprietà sulla nuova unità immobiliare da destinare a propria abitazione, realizza la condizione richiesta dalla legge per il beneficio dell'esenzione dall'I.N.V.I.M., non invece la stipulazione, entro i termini di legge, d'un contratto preliminare di compravendita, quand'anche la conclusione di quello definitivo si sia resa impossibile per il fallimento dell'imprenditore, che aveva promesso la vendita del cespite, atteso che l'agevolazione è di natura "eccezionale" e le disposizioni che la disciplinano sono di "stretta interpretazione" e, infine, che la capacità di adempimento dell'altra parte contraente è rischio assunto del contribuente.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)