diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 10599 del 19/07/2002 (Rv. 556010 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Atti costitutivi di obbligazioni tra residenti in Italia e non residenti - Divieto ex art. 2 D.L. n. 476 del 1956 - "Ius superveniens" rappresentato dall'abrogazione della norma prevedente l'illecito - Applicabilità retroattiva, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556010-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

In tema di infrazioni valutarie, la disposizione dell'art. 2 del D.L. n. 576 del 1956, convertito, con modificazioni, nella legge n. 786 del 1956, che vietava ai residenti in Italia di compiere qualsiasi atto idoneo a comportare la nascita di un'obbligazione con soggetti non residenti, è stata abrogata, con effetto dal primo gennaio 1989, dall'art. 42 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. Lo "ius superveniens" rappresentato da detta disposizione è applicabile - in ossequio al principio del "favor rei", in tutte le ipotesi in cui si controverta in ordine all'"an" o al "quantum" di una sanzione valutaria, o tributaria, successivamente abrogata - anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e, quindi, anche in sede di legittimità, purché il giudice di merito abbia fatto applicazione della norma precettiva, statuente il divieto della condotta posta a base del provvedimento sanzionatorio, non anche quando (come nella specie) lo stesso si sia limitato a dichiarare estinto l'obbligazione corrispondente alla sanzione per la decadenza dell'Amministrazione competente ad irrogarla (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata per erronea applicazione delle regola sulla decadenza e ha rinviato al giudice di merito la valutazione sull'applicabilità dello "ius superveniens").

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 786, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)