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Sez. 5, Sentenza n. 12865 del 22/10/2001 (Rv. 549779 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Atti costitutivi di obbligazioni tra residenti in Italia e non residenti - Divieto ex art. 2 D.L. n. 476 del 1956 - "Ius superveniens" rappresentato dall'abrogazione della norma prevedente l'illecito - Applicabilità retroattiva, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Stato
decisa il 2001-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549779-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

In tema di infrazioni valutarie, la disposizione dell'art. 2 del D.L. n. 576 del 1956, convertito, con modificazioni, nella legge n. 786 del 1956, che vietava ai residenti in Italia di compiere qualsiasi atto idoneo a comportare la nascita di un'obbligazione con soggetti non residenti, è stata abrogata, con effetto dal primo gennaio 1989, dall'art. 42 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. Lo "ius superveniens" rappresentato da detta disposizione è applicabile - come, in ossequio al principio del "favor rei", in tutte le ipotesi in cui si controverta in ordine all'"an" o al "quantum" di una sanzione valutaria, o tributaria, successivamente abrogata - anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e, quindi, anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 786, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)