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Sez. 5, Sentenza n. 1055 del 18/01/2008 (Rv. 601553 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | Art. 12 d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472 - "Ius superveniens" - Applicabilità retroattiva in ogni stato e grado del giudizio - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601553-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

In tema di violazioni dell'obbligo di dichiarazione annuale dell'IVA, l'art. 12 del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472, entrato in vigore in data 1 aprile 1998, ha modificato la disciplina di determinazione della sanzione tributaria in senso favorevole al contribuente, sostituisce, alla somma delle singole sanzioni, speciali criteri di calcolo previsti per il concorso di violazioni e per la continuazione. Lo "ius superveniens" rappresentato da tale disposizione, in ossequio alla regola del "favor rei", è applicabile, anche d' ufficio ed in ogni stato e grado di giudizio, alle violazioni commesse antecedentemente al 1° aprile 1998, a condizione che vi sia (come nella specie) un procedimento ancora in corso (art. 25, comma 2, d.lgs n. 472 del 1997) e che il provvedimento impugnato non sia definitivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/12/1997 num. 18 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)