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Sez. 3, Sentenza n. 15802 del 28/07/2005 (Rv. 583227 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583227-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

Nelle controversie soggette al rito del lavoro (come quelle in materia agraria) i nuovi documenti possono essere prodotti in grado di appello purché, a pena di decadenza, essi siano specificamente indicati nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati contestualmente a tali atti e, comunque, prima dell'udienza di discussione. Peraltro, l'operatività di tale decadenza è esclusa con riguardo ai documenti la cui produzione sia giustificata dallo sviluppo assunto dalla vicenda processuale successivamente al ricorso e alla memoria predetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)