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Sez. L, Sentenza n. 775 del 20/01/2003 (Rv. 559877 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Riferibilità ai documenti del divieto dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Produzione di nuovi documenti in appello - Ammissibilità - Condizioni - Documenti formati successivamente al giudizio di primo grado - Produzione giustificata dallo sviluppo del giudizio - Valutazione di indispensabilità da parte del giudice d'appello - Necessità.
Stato
decisa il 2003-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559877-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella comparsa di risposta, dei documenti, anche attinenti ad eccezioni rilevabili d'ufficio, nonché il loro mancato deposito insieme a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, producono la decadenza dal diritto di produrli nel corso del giudizio, salvo che si tratti di documenti formati successivamente alla sua instaurazione o che la relativa produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio. Pertanto, la decadenza da siffatto diritto, anche se non dichiarata dal giudice di primo grado, fa escludere che possano essere prodotti in appello nuovi documenti, in quanto essi non si sottraggono al divieto di "nuovi mezzi di prova" stabilito dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., e, conseguentemente, anche in virtù della 'ratiò sottesa all'art. 420, quinto e settimo comma, cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti nel giudizio di secondo grado è ammissibile esclusivamente qualora sia giustificata dal tempo della loro formazione, ovvero dallo sviluppo del giudizio, e sia ritenuta dal giudice indispensabile per la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)