Sez. L, Sentenza n. 9163 del 07/06/2003 (Rv. 564054 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Termini e limiti.
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Nel rito del lavoro, la previsione di preclusioni e decadenze, comminate per la deduzione tardiva di mezzi di prova, riguarda soltanto le prove costituende, mentre la produzione di documenti può avvenire persino nel corso del giudizio di appello, purché, in quest'ultimo caso, i documenti stessi siano specificamente indicati dalle parti negli atti introduttivi, e depositati contestualmente ad essi, comunque prima della discussione orale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)