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Sez. 2, Sentenza n. 15781 del 26/03/2015 Ud. (dep. 16/04/2015) Rv. 263531 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Elemento materiale del reato - Nozione - Contratto di appalto gestito solo apparentemente dall'impresa formalmente aggiudicataria - Rilevanza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263531-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992) l'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata; ne consegue che anche un contratto di appalto gestito, apparentemente dall'impresa formalmente aggiudicataria, ma, in realtà, da chi ha interesse ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali, riscuotendone anche i proventi, integra un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale "dominus".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)