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Sez. 2, Sentenza n. 52616 del 30/09/2014 Cc. (dep. 18/12/2014) Rv. 261613 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Elemento materiale del reato - Attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità - Nozione - Affitto ramo di azienda - Rilevanza - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261613-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992) l'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata; ne consegue che anche l'affitto di un ramo di azienda può integrare un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale "dominus".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)