Sez. 2, Sentenza n. 41160 del 25/10/2024 Ud. (dep. 07/11/2024) Rv. 287189-01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori – Condotta di trasferimento di denaro a un terzo concorrente per consentirgli di acquistare dall'amministratore giudiziario i beni oggetto della misura di prevenzione patrimoniale - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE
Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori il trasferimento di somme di denaro al terzo concorrente, finalizzato a consentire a quest'ultimo di acquistare dall'amministratore giudiziario i beni oggetto della misura di prevenzione patrimoniale sottratti alla disponibilità del proposto, posto che con tale interposizione si intende eludere la disposizione di cui all'art. 48, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che impedisce di vendere al proposto o a colui che ne risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura i beni mobili oggetto di confisca. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che scopo della normativa antimafia è quello di evitare che i beni confiscati siano acquistati, anche per interposta persona, dal proposto e dagli altri "soggetti esclusi", indicati all'art. 48, comma 5, sesto periodo, d.lgs. citato).
Cod. Pen. art. 512 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)