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Sez. 1, Sentenza n. 17032 del 23/06/2008 (Rv. 604025 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Costituzione in giudizio - Inosservanza dei termini - Rinvio dell'udienza a norma dell'art. 168 bis, comma 4, cod. proc. civ. - Rilevanza ai fini della riapertura dei termini - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604025-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE

Il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 cod. proc. civ., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 cod. proc. civ., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, quinto comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore; conseguentemente è inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)