Sez. 1, Sentenza n. 2200 del 17/03/1999 Cc. (dep. 03/05/1999) Rv. 213201 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI ITALIANE: ESECUZIONE ALL'ESTERO - DOMANDA - DELIBERAZIONE - IN GENERE | Controllo di legalità demandato alla corte d'appello - Limiti.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI ITALIANE: ESECUZIONE ALL'ESTERO - DOMANDA - DELIBERAZIONE - IN GENERE
La corte d'appello, nel deliberare, ai sensi dell'art.743 c.p.p. e dell'art.5 della legge 3 luglio 1989 n, 257 (recante disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali in materia di esecuzione di sentenze penali), sulla domanda di esecuzione all'estero di una condanna a pena restrittiva della libertà personale pronunciata in Italia, deve limitarsi a verificare, in punto di quantificazione di detta pena, se essa sia stata correttamente effettuata in applicazione della disciplina dettata dagli artt.9, 10 e 11 della Convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983, resa esecutiva in Italia con legge 25 luglio 1988 n.334, rimanendo quindi escluso che possa, la stessa corte, adottare una decisione negativa sol perché la pena, se espiata all'estero, risulterebbe inferiore a quella da espiare in Italia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 743, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 743, Legge 25/07/1988 num. 334 art. 9, Legge 25/07/1988 num. 334 art. 10, Legge 25/07/1988 num. 334 art. 11, Legge 03/07/1989 num. 257 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)