Sez. 6, Sentenza n. 47887 del 02/11/2004 Cc. (dep. 10/12/2004) Rv. 230902 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - SENTENZE PENALI ITALIANE: ESECUZIONE ALL'ESTERO - poteri del Ministro di grazia e giustizia | Richiesta del condannato - Verifica della effettiva eseguibilità della condanna nello Stato estero richiesto - Poteri dell'autorità giudiziaria - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - SENTENZE PENALI ITALIANE: ESECUZIONE ALL'ESTERO - poteri del Ministro di grazia e giustizia
Sulla domanda di esecuzione all'estero di una sentenza a pena restrittiva della libertà, alla corte d'appello compete non solo accertare la sussistenza delle condizioni che rendono legittimo il trasferimento all'estero del condannato, ma verificare l'esistenza dello stesso presupposto su cui l'istituto dell'esecuzione all'estero si fonda, cioè la possibilità, materiale e giuridica, che la pena inflitta da una sentenza di condanna italiana abbia esecuzione nello Stato estero richiesto, con la conseguenza che, se al momento della deliberazione prevista dall'art. 743 cod. proc. pen. la pena inflitta non risulti eseguibile all'estero, legittimamente l'autorità giudiziaria adotta una deliberazione sfavorevole, in quanto la stessa Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate diviene inapplicabile. (Nel caso di specie, si trattava di un condannato alla pena dell'ergastolo per gravi delitti collegati al terrorismo, la cui richiesta di esecuzione della condanna in Spagna era stata respinta dall'autorità giudiziaria italiana, in quanto i reati per cui era stato ritenuto colpevole sarebbero rientrati nell'amnistia concessa con la legge spagnola del 15 ottobre 1977, n. 46).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 742, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 743, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 744, Legge 25/07/1988 num. 334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)