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Sez. 5 - , Ordinanza n. 27598 del 30/10/2018 (Rv. 650964 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazione tributaria avente carattere esclusivamente formale - Non sanzionabilità - Condizioni e limiti - Omessa autofatturazione - Natura sostanziale - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650964-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale, come tale non punibile, ove non pregiudichi l'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento della stessa: ne consegue che integra una violazione sostanziale la mancata emissione di autofattura (nella specie, relativa a prestazioni di servizi di consulenza pubblicitaria da parte di una società inglese), difettando entrambi i suddetti requisiti di non punibilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)