Sez. L, Sentenza n. 1382 del 29/01/2003 (Rv. 560136 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Particolare rilievo del canone interpretativo fissato dall'art. 1363 cod. civ. - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, il criterio logico - sistematico di cui all'art. 1363 cod. civ. assume un particolare rilievo (ben più accentuato rispetto a quanto accade per i restanti contratti di diritto comune) in ragione delle particolari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva, anche se il criterio letterale di cui all'art. 1362 cod. civ. costituisce sempre il punto di partenza per una corretta interpretazione di ogni clausola contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)