Sez. L, Sentenza n. 1245 del 06/02/1998 (Rv. 512316 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Competenza per territorio - Rapporti contributivi - Luogo dell'ufficio dell'ente - Rilevanza - Individuazione - Criteri.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
A norma dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., la competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto il rapporto contributivo previdenziale va identificato in base al luogo in cui è situato l'ufficio dell'ente, dotato di rappresentanza esterna, che gestisce il rapporto in questione, cioè l'ufficio legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza, in considerazione della sede dell'impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)