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Sez. 2, Sentenza n. 7573 del 28/03/2007 (Rv. 596062 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante incompleta e fuorviante attestazione in ordine ai requisiti del terreno richiesti per l'ammissione al beneficio - Elemento psicologico della colpa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596062-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

La violazione amministrativa prevista dagli artt. 2, comma primo e secondo, e 3, comma primo della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (indebita percezione di aiuti comunitari relativi a terreni seminativi) è sanzionata non solo a titolo di dolo, ma anche di colpa, in ossequio al principio generale di cui all'art. 3 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale la semplice colpa è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo. Ne consegue che il coltivatore diretto che faccia richiesta degli aiuti comunitari previsti per i terreni seminativi, indicando solo la superficie catastale del suo terreno e non anche quella - minore - effettivamente coltivata, benché la necessità della duplice indicazione sia evidenziata negli stessi moduli da utilizzarsi per la domanda, deve ritenersi non abbia fatto uso della ordinaria diligenza, formulando una richiesta di aiuti comunitari sulla base di notizie e dati falsi, e pertanto è riscontrabile a suo carico l'elemento psicologico della colpa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)