Sez. 1, Sentenza n. 12397 del 09/12/1998 (Rv. 521482 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Colpa - Sufficienza - Fattispecie in tema di illeciti ex art. 2 Legge n. 898 del 1986.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
La violazione amministrativa prevista dagli artt. 2, comma primo e secondo, e terzo, comma primo della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (indebita percezione di aiuti comunitari per ritiro di terreni seminativi) è sanzionato non solo a titolo di dolo, ma anche di colpa, in ossequio al principio generale di cui all'art. 3 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale la semplice colpa è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)