Sez. 2, Sentenza n. 7057 del 15/05/2002 (Rv. 554418 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Ipotesi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc.civ. - Tassatività - Conseguenze - Domanda nuova proposta nei confronti del contumace ed a lui non notificata - Accoglimento in primo grado - Rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice d'appello - Esclusione - Annullamento dei relativi capi della sentenza e decisione nel merito - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, non notificate personalmente al contumace ex art. 292 cod. proc. civ., deve decidere nel merito dopo aver dichiarato tale nullità e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., insuscettibili di applicazione analogica, giacché il vizio determinato dalla violazione dell'art. 292 cit. non consente la pronunzia della nullità con omissione dell'esame del merito, non trattandosi di nullità assoluta ma relativa cui va applicato il principio dell'assorbimento delle nullità nei motivi di gravame. Peraltro, la nullità della notificazione della citazione introduttiva (prevista dal citato art. 354) si distingue da quella che si verifica nell'ipotesi "de qua", presupponendo pur sempre la contumacia del convenuto una valida costituzione del rapporto processuale, né può essere utilmente invocato il principio del doppio grado di giurisdizione, dacché questo non è costituzionalmente garantito (fattispecie in tema di domanda iniziale di esecuzione specifica di preliminare di vendita, e successiva richiesta subordinata, avanzata nel corso del giudizio di primo grado, di risoluzione dello stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)