Sez. 2, Sentenza n. 13976 del 16/06/2006 (Rv. 589825 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Sospensione del processo (nella specie ai sensi dell'articolo 52, ult. comma, cod. proc. civ.) - Prosecuzione nei modi stabiliti dalla legge (nella specie ai sensi dell'articolo 54, ult. comma, cod. proc. civ.) - Necessità - Vizi del mezzo di prosecuzione - Rilevanza - Riattivazione del processo - Raggiungimento dello scopo ai sensi dell'articolo 156 ult. comma cod. proc. civ. - Nullità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO
In tema di sospensione del processo, nel caso di specie ai sensi dell'articolo 52, ultimo comma, cod. proc. civ., e successiva prosecuzione, se è vero che il processo sospeso deve essere proseguito nei modi stabiliti dalla legge dovendosi considerare irregolare la prosecuzione realizzata con modi diversi, tuttavia, in applicazione del principio generale sancito nell'ultimo comma dell'articolo 156 cod. proc. civ., i vizi del mezzo di prosecuzione non possono essere dedotti, ai fini della nullità degli atti processuali ad essa conseguenti, quando - come è avvenuto nella specie - si sia raggiunto lo scopo di rendere nuovamente attivo il rapporto processuale già quiescente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 54 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)