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Sez. 1, Sentenza n. 2649 del 23/07/1968 (Rv. 335173 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - FORMA- RIASSUNZIONE ATTUATA IN MODO DIVERSO - RIATTIVAZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE NELLA SUA COMPOSIZIONE INTEGRALE - NULLITA - ESCLUSIONE - MANCATA INFORMAZIONE DI UNA PARTE NECESSARIA - INVALIDITA DELLA RIASSUNZIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335173-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - FORMA- RIASSUNZIONE ATTUATA IN MODO DIVERSO - RIATTIVAZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE NELLA SUA COMPOSIZIONE INTEGRALE - NULLITA - ESCLUSIONE - MANCATA INFORMAZIONE DI UNA PARTE NECESSARIA - INVALIDITA DELLA RIASSUNZIONE.*

Il processo sospeso deve essere proseguito nei modi stabiliti dall'art. 297 cod.proc.civ., dovendosi considerare irregolare la prosecuzione realizzata con modi diversi. Tuttavia, in applicazione del principio generale sancito nell'ultimo comma dell'art. 156 cod. proc.civ., i vizi del mezzo di prosecuzione non possono essere dedotti, ai fini della nullita degli Atti processuali ad essa conseguenti, quando si sia raggiunto lo scopo di rendere nuovamente attivato - purche nella sua composizione integrale - il rapporto processuale gia quiescente. L'irregolare prosecuzione non puo ritenersi valida ed efficace qualora una parte necessaria (nella specie, il PM in un procedimento di falso civile), non informata della ripresa del processo, sia stata posta nell'impossibilita di partecipare all'ulteriore fase del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)