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Sez. 1, Sentenza n. 153 del 16/01/1990 (Rv. 464820 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - NOTIFICA ALLA PARTE - INVALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1990-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464820-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - NOTIFICA ALLA PARTE - INVALIDITÀ.*

La riassunzione della causa, una volta cessata la causa di sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., va fatta a norma delle Disposizioni dell'art. 170 dello stesso codice e dell'art. 125 delle relative norme di attuazione, e cioè mediante notifica dell'atto riassuntivo al procuratore costituito e non già alla parte direttamente e personalmente. Ne consegue che la notifica diretta e personale di tale atto alla parte invece che al procuratore dà luogo ad un difetto che, investendo la regolarità del contraddittorio, importa la nullità di tutto il giudizio svoltosi nella fase di riassunzione e della sentenza emessa a conclusione di esso, esclusa soltanto l'ipotesi che la parte destinataria della notifica si sia costituita in detta fase, nel qual caso il vizio è sanato ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.. (V 1440/84, mass n 433537; (Conf 5275/82, mass n 423089; (Conf 241/81, mass n 410651).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)