Sez. 1, Sentenza n. 25544 del 30/11/2006 (Rv. 593307 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Esecuzione dell'opera pubblica - Acquisizione delle aree necessarie per mezzo di espropriazione - Delegazione ad impresa privata - Titolarità passiva dell'obbligo indennitario - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Riguardo alla titolarità passiva dell'obbligo di corrispondere le indennità espropriative, ove il compimento dell'opera pubblica sia stato delegato dall'ente espropriante, il ricorso agli strumenti della concessione e dell'appalto non può portare, indiscriminatamente, ad attribuire all'affidatario dell'opera la titolarità di poteri espropriativi. L'accollo degli obblighi indennitari può essere utilmente invocato purché non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, occorrendo che, nell'attività che abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell'esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell'esercizio del potere espropriativo, a meno che non resti accertato che il potere del delegato di espletare le procedure amministrative preordinate all'esproprio non sia stato di fatto esercitato, tenendosi conto che, in ogni caso, il Comune è beneficiario dell'opera.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)