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Sez. 1, Sentenza n. 539 del 16/01/2004 (Rv. 569446 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Legittimazione passiva - Criterio determinativo - Soggetto indicato nel decreto di esproprio quale beneficiario dell'espropriazione - Delega ex artt. 35 e 60 legge n. 865/1971 - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569446-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Nelle controversie relative a rituale conclusione del procedimento ablatorio mediante decreto di esproprio, l'individuazione del soggetto passivamente legittimato in seno al giudizio di opposizione alla stima promosso dall' espropriato va effettuata con esclusivo riferimento al decreto anzidetto, tale legittimazione spettando, segnatamente per quanto concerne l'obbligo del pagamento dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, al soggetto a cui favore ed a beneficio del quale risulta adottato il provvedimento, anche quando, a norma degli artt. 35 e 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gli atti espropriativi, e quelli in specie necessari a conseguire il provvedimento dinanzi indicato, ovvero quelli legati alla stessa attuazione dell'occupazione, siano stati delegati, ma in nome e per conto del delegante, ad istituti o a cooperative incaricati della realizzazione del relativo programma edilizio, posto che, in tal caso, l'attività dei delegati, esaurendosi nei limiti sopra indicati, resta pur sempre riferibile al medesimo delegante.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)