Sez. 1, Sentenza n. 26261 del 14/12/2007 (Rv. 601235 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Eventi sismici del 1980 - Programma edilizio - Attuazione mediante concessioni ex art. 81 legge n. 219 del 1981 - Conseguenti obbligazioni indennitarie o risarcitorie - Titolarità esclusiva del concessionario e sua legittimazione passiva - Sussistenza - Eventuale corresponsabilità del concedente - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, la concessione di cui all'art. 81 della legge n. 219 del 1981, stante l'ampiezza dei poteri che la norma prevede per il concessionario, ha natura c.d. traslativa, in quanto comporta il trasferimento allo stesso dell'esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere. Pertanto il concessionario diviene, proprio in forza delle attribuzioni ricevute nonché dell'attività compiuta, il solo soggetto obbligato al pagamento tanto delle indennità che si colleghino alla procedura, quanto dell'indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, con conseguente esclusione della legittimazione, anche solidale del concedente.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)