Sez. 1, Sentenza n. 5406 del 19/08/1983 (Rv. 430324 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - ESTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 AI LAVORATORI LICENZIATI A SEGUITO DI FALLIMENTO - NATURA INTERPRETATIVA DI QUEST'ULTIMA NORMA - CONSEGUENZA - RETROATTIVITÀ DI TALE ESTENSIONE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - CORRELATIVO DIRITTO DELL'INPS ALLE CONTRIBUZIONI PREVISTE DALL'ART. 9 DELLA MEDESIMA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - ESTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 AI LAVORATORI LICENZIATI A SEGUITO DI FALLIMENTO - NATURA INTERPRETATIVA DI QUEST'ULTIMA NORMA - CONSEGUENZA - RETROATTIVITÀ DI TALE ESTENSIONE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - CORRELATIVO DIRITTO DELL'INPS ALLE CONTRIBUZIONI PREVISTE DALL'ART. 9 DELLA MEDESIMA.*
Con riguardo al trattamento speciale di disoccupazione, previsto dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, l'art. 25 della legge 23 aprile 1981 n. 155, in forza del quale il diritto a detto trattamento va riconosciuto anche ai lavoratori (impiegati ed operai) licenziati per cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualunque causa la stessa sia intervenuta, integra una norma di interpretazione autentica, che impone, con effetto retroattivo dall'entrata in vigore della legge del 1968, l'Obbligo dell'INPS di corrispondere il trattamento medesimo pure in favore dei lavoratori licenziati a seguito di fallimento, e, correlativamente, il diritto dell'istituto di far valere a carico del fallimento il credito contributivo di cui all'art. 9 della citata legge n. 1115 del 1968. (nella specie, la S.C. ha precisato di non poter prendere posizione sulla natura del suddetto credito dell'INPS per contributi, al fine della sua collocabilità in prededuzione, secondo il disposto dell'art. 111 n. 1 della legge fallimentare, o semplicemente in via privilegiata, trattandosi di questione esorbitante dalla materia del contendere). (V 1396/83, mass n 426213; (V 3119/82, mass n 421054).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 33, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 33, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)