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Sez. 1, Sentenza n. 719 del 06/02/1986 (Rv. 444278 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - LICENZIAMENTO PER CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA INDUSTRIALE A CAUSA DI FALLIMENTO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - SOMMA AGGIUNTIVA A TITOLO DI SANZIONE - ESCLUSIONE - RECESSO AD INIZIATIVA DEL CURATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444278-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - LICENZIAMENTO PER CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA INDUSTRIALE A CAUSA DI FALLIMENTO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - SOMMA AGGIUNTIVA A TITOLO DI SANZIONE - ESCLUSIONE - RECESSO AD INIZIATIVA DEL CURATORE - IRRILEVANZA.*

Il trattamento speciale di disoccupazione, di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 ed il conseguente Obbligo contributivo in favore dell'INPS di cui al successivo art. 9, operano anche nell'ipotesi di licenziamento per cessazione totale dell'attività di impresa industriale a causa di fallimento, in forza della interpretazione autentica del suddetto art. 8 contenuta nell'art. 25 ultimo comma della legge 23 aprile 1981 n. 155. Peraltro il credito dell'INPS, a fronte dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro, non comprende anche il diritto al pagamento di somma aggiuntiva, a titolo di sanzione civile, pari all'ammontare dei contributi evasi, anche quando il recesso dal rapporto stesso sia avvenuto - su iniziativa del curatore - in esito alla cessazione dell'Esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato ai sensi dell'art. 90 della legge fallimentare, stante l'impossibilità, anche in tal caso, di qualificare in termini di inadempimento il ritardo nel pagamento dei contributi che Forma pur sempre oggetto di attività procedimentali, regolate dai precisi adempimenti concorsuali. (V 5406/83, mass n 430324; (V 1396/83, mass n 426213; (V 4022/82, mass n 421979; (V 4367/81, mass n 415070).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 11, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 11, Legge Falliment. art. 90, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 90, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)