Sez. 3, Sentenza n. 1396 del 23/02/1983 (Rv. 426213 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - DIRITTO AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 25 ULTIMO COMMA DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - LAVORATORI DELL'IMPRESA FALLITA LICENZIATI DAL CURATORE - SPETTANZA - CONSEGUENZA - DEBITO CONTRIBUTI DEL FALLIMENTO VERSO L'INPS - COSTITUZIONE - TERMINI FISSATI DALLE REGOLE SUL CONCORSO - APPLICABILITÀ - SANZIONE CIVILE PER RITARDO SUL PAGAMENTO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - DIRITTO AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 25 ULTIMO COMMA DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - LAVORATORI DELL'IMPRESA FALLITA LICENZIATI DAL CURATORE - SPETTANZA - CONSEGUENZA - DEBITO CONTRIBUTI DEL FALLIMENTO VERSO L'INPS - COSTITUZIONE - TERMINI FISSATI DALLE REGOLE SUL CONCORSO - APPLICABILITÀ - SANZIONE CIVILE PER RITARDO SUL PAGAMENTO - ESCLUSIONE.*
Il trattamento speciale di disoccupazione, di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 ed il conseguente Obbligo contributivo in favore dell'INPS di cui al successivo art. 9, operano anche nell'ipotesi di licenziamento per cessazione totale dell'attività di impresa industriale a causa di fallimento, in forza dell'interpretazione autentica del suddetto art. 8 contenuta nell'art. 25 ultimo comma della legge 23 aprile 1981 n. 155. Peraltro, mentre nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento, il credito dell'INPS, a fronte dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro, comprende anche il diritto al pagamento di somma aggiuntiva, a titolo di sanzione civile, pari all'ammontare dei contributi evasi, nella diversa ipotesi in cui il recesso dal rapporto stesso sia avvenuto in conseguenza della dichiarazione di fallimento e su iniziativa del curatore, il credito dell'istituto, che insorge al momento di tale recesso, grava originariamente sul fallimento, sicché non può comprendere la suddetta somma aggiuntiva, stante la non configurabilità di un colpevole ritardo dell'adempimento contributivo, soggetto alle regole della procedura concorsuale. (V 496/82; (V 4376/81, mass n 415070).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)