Sez. 1, Sentenza n. 5769 del 06/11/1996 Cc. (dep. 04/12/1996) Rv. 206196 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Giudice di appello che abbia riformato la sentenza "quoad poenam" - Competenza persistente del primo giudice - Condizioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
Al fine dell'individuazione del giudice dell'esecuzione, la permanenza della competenza del giudice di primo grado anche nel caso in cui quello di appello abbia riformato la sentenza soltanto in relazione alla pena va esclusa allorché la modificazione della pena sia stata la conseguenza di una rielaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, come quando vengano applicate o escluse circostanze aggravanti attenuanti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)