Sez. 1, Sentenza n. 1850 del 06/03/1997 Cc. (dep. 21/04/1997) Rv. 207320 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Modifica del giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti in sede di appello - Radicamento della competenza in capo al giudice d'appello - Operatività del principio anche in caso di modifica conseguente a decisione adottata su accordo delle parti.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
La modificazione, in sede di appello, del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti esula dalla semplice riforma concernente soltanto la pena, cui fa riferimento l'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen., e dà luogo, quindi, al radicamento della competenza, quale giudice dell'esecuzione, in capo al giudice d'appello, anche nel caso in cui la detta modificazione sia conseguente a decisione pronunciata su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)