Sez. 6, Sentenza n. 41561 del 05/10/2005 Cc. (dep. 17/11/2005) Rv. 232848 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Condizioni - Convenzione europea di estradizione - Previsione bilaterale del fatto - Mancanza di una condizione di procedibilità - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalla Romania.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
La mancanza di querela non impedisce l'estradizione per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in quanto tale convenzione non prevede tra le condizioni richieste per farsi luogo ad estradizione il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti. (Nell'affermare tale principio, relativo ad estradizione richiesta dalla Romania, la Corte ha precisato che, a seguito dell'adesione di quest'ultima nel 1997 alla Convenzione europea, risulta abrogata, come espressamente prevede l'art. 28, la Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Romania, conclusa a Bucarest l' 11 novembre 1971 e ratificata con Legge 20 febbraio 1975 n. 127, che poneva tra le condizioni ostative all'estradizione la sussistenza di cause di improcedibilità dell'azione penale secondo la legislazione di una delle Parti contraenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 2, Tratt. Internaz. 11/09/1971, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)