Sez. 3, Sentenza n. 5369 del 18/06/1987 (Rv. 453951 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - LOCAZIONE - OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE SUCCESSIVA ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DELLE SPESE ACCESSORIE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - LOCAZIONE - OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE SUCCESSIVA ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DELLE SPESE ACCESSORIE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE.*
In tema di locazione di immobili urbani, la domanda di pagamento del corrispettivo e delle spese accessorie conseguenti alla occupazione dell'immobile successiva alla risoluzione del contratto (nella specie, per morosità), ha ad oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del conduttore, che trova riferimento, quanto alla sua Determinazione, in vari fattori e, fra essi, con preminente Rilevanza, nell'ammontare del canone locativo, e titolo in un rapporto di locazione immobiliare; pertanto, detta domanda è devoluta, ratione materiae, alla Competenza esclusiva del pretore, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 399 del 1984, il cui art. 6 n. 6 ha abrogato il secondo comma dell'art. 45 della legge n. 392 del 1978. (V 1841/87, mass n 451195, sulla seconda parte; (V 2719/83, mass n 427618, sulla prima parte; (V 5854/82, mass n 423597, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)