Sez. 3, Sentenza n. 5854 del 06/11/1982 (Rv. 423597 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - RIVALSA PER SPESE DI PULIZIA, PORTIERATO ECC. - CONTROVERSIA SUL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 45 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - RIVALSA PER SPESE DI PULIZIA, PORTIERATO ECC. - CONTROVERSIA SUL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 45 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di locazione d'immobile urbano, la controversia concernente il pagamento degli oneri accessori è devoluta al giudice competente secondo gli ordinari criteri di valore, non venendo in rilievo la speciale Competenza del pretore che l'art. 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392 prevede con esclusivo riferimento al canone e senza che - nell'ipotesi di contestuale domanda di Determinazione del canone - sia utilizzabile il criterio dell'accessorietà di cui all'art. 31 cod. proc. civ., non trovando la pretesa relativa agli oneri accessori il suo titolo in quella concernente il canone bensì - ponendosi sullo stesso piano dell'altra - nel rapporto di locazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)