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Sez. 1, Sentenza n. 7358 del 03/07/1995 (Rv. 493169 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica - Comune - Beneficiario dell'espropriazione - Obbligo di pagamento dell'indennità - Spettanza al Comune medesimo - Delegazione degli atti espropriativi a istituti e cooperative e occupazione delle aree da parte di detti enti - Irrilevanza - Legittimazione passiva nel giudizio d'opposizione - Spettanza esclusiva al Comune - Domanda di quest'ultimo nei confronti di tali enti - Inammissibilità - Competenza speciale della Corte d'Appello - Insussistenza - Domanda di garanzia proponibile davanti al giudice della causa principale - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493169-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge n. 865 del 1971, beneficiario dell'espropriazione è il comune, in favore del quale l'espropriazione è pronunciata, sicché è il comune ad essere obbligato al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione, anche quando gli atti espropriativi vengano delegati e l'occupazione delle aree sia attuata dagli istituti o dalle cooperative, a norma degli artt. 35 e 60 legge citata. Pertanto, nel giudizio di opposizione alla stima promossa dall'espropriato, la legittimazione passiva spetta al comune, mentre è inammissibile la domanda del comune nei confronti degli enti predetti, atteso che tale pretesa - diretta contro un soggetto che non è parte del rapporto espropriativo e fondata su un titolo diverso dall'espropriazione (cioè sulla convenzione tra il comune e l'ente concessionario) - esula dalla speciale competenza della corte di appello, in unico grado, contemplata dall'art. 19 legga citata, né integra una domanda di garanzia in senso proprio, proponibile al giudice competente per la causa principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)