Sez. L, Sentenza n. 3230 del 14/02/2006 (Rv. 587684 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Cumulo di contributi versati in Italia e all'estero - Pagamento "pro rata" - Art.8 legge n.153 del 1969 - Integrazione al minimo - Riassorbimento - Condizioni - Prestazioni degli enti previdenziali, italiano e straniero, acquisite con il cumulo dei periodi assicurativi compiuti nei due stati - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Nell'ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in un Paese estero, e pagati "pro rata", il meccanismo per cui l'integrazione al minimo della pensione italiana viene assorbita dal pagamento del pro rata estero, opera solo se entrambe le prestazioni, ossia quella da erogare dall'ente previdenziale italiano e quella da erogare a carico dell'ente previdenziale straniero, vengano acquisite con il cumulo dei periodi assicurativi compiuti nei due diversi stati. La formula usata dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge n.153 del 1969, il quale fa riferimento, perché scatti l'assorbimento dell'integrazione al minimo, al pro rata corrisposto dall'ente assicurativo estero, dimostra che il predetto meccanismo opera solo in presenza di una prestazione acquisita mediante il cumulo, e non già in presenza di una prestazione acquisita all'estero senza necessità di cumulo con i periodi assicurativi svolti in Italia.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)