Sez. L, Sentenza n. 3714 del 01/06/1988 (Rv. 458970 - 01)
TRANSAZIONE - OGGETTO - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - INTERPRETAZIONE - MEZZI - ELEMENTI IDONEI A CHIARIRE I TERMINI DELL'ACCORDO NON RICHIAMATI NEL DOCUMENTO - RILEVANZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 1967 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
TRANSAZIONE - OGGETTO - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - INTERPRETAZIONE - MEZZI - ELEMENTI IDONEI A CHIARIRE I TERMINI DELL'ACCORDO NON RICHIAMATI NEL DOCUMENTO - RILEVANZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 1967 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
L'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni in relazione alle posizioni assunte dalle parti non solo nella lite in atto, ma anche in vista di una controversia che possa sorgere tra loro e che esse intendono prevenire, ed il giudice del merito, al fine di indagare sulla portata e sul contenuto transattivo di una scrittura negoziale, secondo le norme sull'ermeneutica contrattuale, può attingere ad ogni elemento idoneo a precisare e chiarire i termini dell'accordo, ancorché non richiamati nel documento, senza che ciò comporti violazione del principio in base al quale la transazione deve essere provata per iscritto. (V 1183/85, mass n 439303; (V 3758/83, mass n 428672; (V 1846/83, mass n 426678).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)