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Sez. L, Sentenza n. 6470 del 05/11/1986 (Rv. 448632 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CONTEMPORANEA ISCRIZIONE DELL'IMPRENDITORE A DIVERSE ASSOCIAZIONI - PRETESA DI SOTTOPORRE I RAPPORTI DI LAVORO A REGOLAMENTAZIONI DIVERSE E MENO FAVOREVOLI - INAMMISSIBILITÀ - SVOLGIMENTO DA PARTE DELL'IMPRENDITORE DI DIVERSE ATTIVITÀ DISTINTE O SUBORDINATE L'UNA ALL'ALTRA - APPLICAZIONE DELL'ART. 2070, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448632-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CONTEMPORANEA ISCRIZIONE DELL'IMPRENDITORE A DIVERSE ASSOCIAZIONI - PRETESA DI SOTTOPORRE I RAPPORTI DI LAVORO A REGOLAMENTAZIONI DIVERSE E MENO FAVOREVOLI - INAMMISSIBILITÀ - SVOLGIMENTO DA PARTE DELL'IMPRENDITORE DI DIVERSE ATTIVITÀ DISTINTE O SUBORDINATE L'UNA ALL'ALTRA - APPLICAZIONE DELL'ART. 2070, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CRITERI - FATTISPECIE.*

Il principio costituzionale della libertà sindacale non esclude che l'appartenenza ad una determinata categoria professionale, ai fini dell'applicazione di un contratto collettivo post-corporativo, debba pur sempre essere condizionata all'attività effettiva esercitata dall'imprenditore, il quale non può, con l'arbitraria contemporanea iscrizione anche ad altre associazioni ed attraverso la ricezione di altri contratti collettivi, pretendere di sottoporre i rapporti di lavoro costituiti con taluni suoi dipendenti a regolamentazioni diverse e meno favorevoli, atteso che il criterio fissato dall'art. 2070, primo comma, cod. civ. per l'individuazione della categoria di appartenenza del datore di lavoro al fine di stabilire quale sia il contratto collettivo applicabile opera anche per i contratti collettivi post-corporativi di diritto comune, salva la deroga in favore del lavoratore. Consegue altresì che, ove l'imprenditore svolga più attività, deve farsi riferimento - in applicazione dell'art. 2070, secondo comma, cit. - a quella principale se trattasi di attività distinte, anche se interdipendenti ed accessorie l'una rispetto all'altra; mentre, se tali attività sono autonome tra loro, seppur in qualche misura complementari, sono applicabili i singoli contratti collettivi previsti per ciascuna di esse, senza che tale principio trovi deroga per le aziende municipalizzate del tipo denominato "misto" in ragione della pluralità delle attività esercitate. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva respinto la domanda di alcuni dipendenti, addetti al servizio di onoranze funebri e di pubbliche affissioni, di un'azienda municipalizzata, domanda che tendeva al riconoscimento dell'applicabilità della contrattazione collettiva per i dipendenti di aziende elettriche municipalizzate che l'azienda convenuta applicava ai dipendenti addetti al servizio di produzione e distribuzione di energia elettrica e gas e al servizio di acquedotto). (V 6063/84, mass n 437717; (V 23/80, mass n 403386).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)