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Sez. L, Sentenza n. 6063 del 23/11/1984 (Rv. 437717 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CENTRO SPORTIVO GESTITO DA UN ISTITUTO DI CREDITO PER FINALITÀ DI MERA RICREAZIONE E RAPPRESENTANZA - DIPENDENTI DELL'ISTITUTO ADDETTI A TALE CENTRO - CONTRATTO COLLETTIVO DEL PERSONALE DI AZIENDE ESERCENTI CIRCOLI SPORTIVI - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437717-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CENTRO SPORTIVO GESTITO DA UN ISTITUTO DI CREDITO PER FINALITÀ DI MERA RICREAZIONE E RAPPRESENTANZA - DIPENDENTI DELL'ISTITUTO ADDETTI A TALE CENTRO - CONTRATTO COLLETTIVO DEL PERSONALE DI AZIENDE ESERCENTI CIRCOLI SPORTIVI - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*

I criteri fissati dall'art. 2070 cod. civ., per l'individuazione della categoria di appartenenza del datore di lavoro al fine della applicazione dei contratti collettivi, i quali operano anche nell'ambito della disciplina collettiva postcorporativa, salvo deroga in favore del lavoratore, comportano che, nei confronti dei dipendenti di un istituto di credito, addetti ad un centro sportivo che l'istituto medesimo gestisca per finalità di mera ricreazione e rappresentanza, legittimamente viene applicata la normativa del contratto collettivo del personale di aziende esercenti circoli sportivi, anziché quella del contratto collettivo del personale di aziende di credito, in considerazione del fatto che la gestione di detto centro, priva di carattere complementare od accessorio rispetto all'attività creditizia, presenta connotati di autonomia, ai sensi ed agli effetti del secondo comma di detto art. 2070 cod. civ.. (nella specie, i giudici del merito avevano negato l'invocabilità del contratto collettivo dei dipendenti delle aziende di credito del 23 luglio 1976, ritenendo che, per gli addetti a centri sportivi, ricorreva l'ipotesi di deroga all'applicazione del contratto stesso contemplata dal suo art. 3 con riguardo al "personale adibito a servizi o gestioni speciali". La S. C. ha rilevato la corretta interpretazione di tale patto contrattuale, ma ha altresì osservato, enunciando il principio di cui sopra, che, indipendentemente da detto patto, l'indicata soluzione era imposta dalla norma imperativa del citato art. 2070 secondo comma cod. civ.). (V 23/80, mass n 403386; (V 2853/79, mass n 399171; (V 398/74, mass n 368097).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)