Sez. L, Sentenza n. 9797 del 02/10/1998 (Rv. 519354 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Ferie annuali - Obbligo del datore di lavoro di concederle al lavoratore assente per malattia al fine di evitare il superamento del periodo di comporto - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
Non è configurabile un principio generale di cosi detta conversione delle cause di assenza dal lavoro su richiesta del lavoratore, né sussiste alcun obbligo del datore di lavoro di concedere al lavoratore assente per malattia la fruizione delle ferie al fine di evitare il superamento del periodo di comporto, considerato che a norma dell'art. 2109, comma secondo, cod. civ., la fissazione del momento della fruizione del periodo annuale di ferie retribuite è collegata ad una scelta dell'imprenditore al quale, siccome responsabile dell'impresa, è attribuito il potere direttivo e gerarchico in ordine all'organizzazione dell'impresa, quale espressione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)